Informa

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

approfondimenti UILM

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Uilm Ancona

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura che, ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, viene eletta o designata dai lavoratori nell’ambito di una azienda ed alla stessa vengono assegnati numerosi diritti ed attribuzioni che il legislatore ha elencato nel comma 1 dell’articolo 50 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008 e che qui di seguito si riportano:

“1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Uilm Ancona
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Uilm Ancona

Il ruolo del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Citiamo un articolo che condividiamo ed ha elementi di riflessione condivisi in “Pillole di Sicurezza” newsletter che attiveremo su richiesta 

R.L.S. deve svolgere le seguenti mansioni:

  •  Confrontarsi con il datore di lavoro sulla gestione di problematiche eventualmente sorte;
  •  perché svolga bene il suo lavoro dovrà essere una persona dotata di spiccate capacità organizzative, conoscitive e formative, oltre che conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro che tocchino più ambiti;
  •  si deve impegnare a che l’azienda rispetti gli obblighi imposti dalla legge e, nel contempo, far sì che anche i lavoratori si attengano scrupolosamente alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
  •  deve monitorare costantemente che tutte le misure adottate per la sicurezza sul luogo di lavoro siano efficaci nel tempo e eventualmente, prevenire o proporre migliorie;
  •  qualora l’Azienda debba prendere decisioni nel merito della sicurezza egli deve essere preventivamente consultato.

Di fatto il Rappresentante dei lavoratori risulta come il primo organo di controllo:

  •  sull’applicazione delle norme;
  • sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione periodica;
  • sull’efficienza del motore aziendale della sicurezza;
  • sul rispetto delle direttive aziendali da parte di tutti i soggetti responsabili”.

Ma in che modo l’RLS allora può esercitare il suo ruolo?

La risposta – continua l’intervento – è nelle prerogative previste dall’art. 50 (Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) del D.Lgs. 81/2008.

L’articolo “individua tre momenti precisi e strettamente correlati tra loro”:

  • il controllo;
  • la promozione;
  • la vigilanza”.

In particolare il controllo avviene attraverso:

  • l’accesso ai luoghi di lavoro;
  • la consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione;
  •  la consultazione in merito all’organizzazione della formazione;
  • le informazioni e la documentazione aziendale che l’azienda deve mettere a disposizione;
  • le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza”.

La promozione avviene attraverso:

  • la richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità competenti;
  •  la partecipazione alla riunione periodica;
  •  il fare proposte in merito alla attività di prevenzione”.

La vigilanza avviene attraverso:

  • il mettere sull’avviso il responsabile della azienda dei rischi individuati durante l’attività di RLS o segnalati dai lavoratori;
  • la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora l’RLS ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

In questo caso le autorità competenti sono:

 l’organo di vigilanza dell’ASL;

  • la Direzione Provinciale del Lavoro;
  • i Vigili del Fuoco;
  • la Protezione Civile.

A queste autorità si può far ricorso:

nell’attività di Controllo utilizzando tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

nell’attività di Promozione col fare osservazioni durante le visite delle autorità competenti;

in ambito di Vigilanza con la richiesta di intervento se le misure adottate dal datore di lavoro non siano ritenute idonee 

Dunque “l’attività del RLS non può quindi essere impostata sull’uso dell’organo di vigilanza come strumento risolutivo dei problemi, ma è necessario passare da un percorso di collaborazione tra i vari soggetti. Solo nel momento in cui il sistema aziendale della sicurezza non opera come un sistema relazionale a valenza positiva, il legislatore ha previsto, come ultima ratio, la possibilità di ricorrere all’organo di vigilanza”.

Si possono avere dunque casi in cui l’RLS “ha la possibilità di recitare il suo ruolo di controllo e promozione mettendosi al centro del sistema aziendale e agendo da interfaccia tra lo stesso e le strutture esterne di supporto”, e casi in cui “l’RLS si trova escluso dal processo in quanto il confronto sarà esclusivamente tra l’organo di vigilanza e il datore di lavoro”.

In alcune situazioni, conclude l’autore, l’unica scelta che rimane al RLS per tutelare adeguatamente la sicurezza dei lavoratori è quella di rivolgersi all’organo di vigilanza.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sottoscrivi la nostra Newsletter

Collect visitor’s submissions and store it directly in your Elementor account, or integrate your favorite marketing & CRM tools.