Dal 1° ottobre 2017 – in virtù dell’art. 16 del CCNL per l’Industria metalmeccanica e della installazione di impianti sottoscritto il 26 novembre 2016 – l’adesione a Metasalute è estesa a tutti i lavoratori cui viene applicato il succitato CCNL. A decorrere dal 1° aprile 2018 possono aderire al Fondo con le medesime modalità anche i lavoratori dipendenti del comparto orafo e argentiero.
I lavoratori potranno estendere gratuitamente la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
E’ altresì possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari non fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.
Per conoscere le modalità di iscrizione del proprio nucleo familiare e le tempistiche relative alla decorrenza delle coperture si invita ad una attenta consultazione del Regolamento del Fondo.
Aziende e Consulenti
A decorrere dal 1°ottobre 2017 le aziende che applicano il CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti – e dal 1° aprile 2018 anche le aziende del comparto orafo e argentiero – sono tenute ad aderire al Fondo Metasalute e ad iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicati i seguenti contratti:
- a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
- apprendistato;
- a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione.
E’ facoltà del lavoratore esprimere rinuncia scritta all’adesione a Metasalute da comunicare alla propria Azienda.
Possono altresì aderire a Metasalute:
- i lavoratori con le caratteristiche definite ai precedenti punti a cui si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti previo accordo, per ciascun settore, tra le citate OOSS dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali;
- i dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n.300 del 1970;
- i lavoratori che a seguito di trasferimento d’azienda, operato ai sensi dell’art. 47, L. n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento di attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al primo comma del presente articolo e le imprese da cui dipendono, possono continuare ad essere soci del Fondo se tale scelta viene concretizzata attraverso la stipula di un accordo aziendale.
L’importo mensile per l’adesione al Fondo è di 13,00 € (per un totale annuo pari ad euro 156,00, suddivisi in 12 quote mensili) a totale carico dell’azienda, senza costi aggiuntivi a carico del lavoratore.
Per conoscere nel dettaglio gli adempimenti aziendali si consiglia la consultazione del Regolamento del Fondo