NOTA INFORMATIVA
(depositata presso la COVIP il 28/03/2024)
La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un’Appendice:
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− la PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE’, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in 3 SCHEDE (‘Presentazione’; ‘I costi’; ‘I destinatari e i contributi’) e viene consegnata al MOMENTO DELL’ADESIONE;
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− la PARTE II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’, contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta da 2 SCHEDE (‘Le opzioni di investimento’; ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’) ed è DISPONIBILE SUL SITO WEB (www.cometafondo.it);
− l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ viene consegnata al MOMENTO DELL’ADESIONE
COMETA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.
PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE’ Scheda ‘Presentazione’
(in vigore dal 28/03/2024)
Quale è l’obiettivo
COMETA è un fondo pensione negoziale finalizzato all’erogazione di una pensione complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
COMETA è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Come funziona
COMETA opera in regime di contribuzione definita: l’importo della tua pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l’andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un’ottica di lungo periodo.
Come contribuire
Se aderisci a COMETA hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto, la tua posizione verrà alimentata dal tuo contributo, dalcontributo dell’azienda e dal TFR futuro.
Quali prestazioni puoi ottenere
RENDITA e/o CAPITALE ‒ (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;
ANTICIPAZIONI ‒ (fino al 75%) per malattia, in ogni momento; (fino al 75%) per acquisto/ristrutturazione prima casa, dopo 8 anni; (fino al 30%) per altre cause, dopo 8 anni;
RISCATTO PARZIALE/TOTALE ‒ per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso ‒ secondo le condizioni previste nello Statuto;
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA).
Trasferimento
Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni momento per perdita dei requisiti di partecipazione).
I benefici fiscali
Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.