Informa

Ruolo RLS e infortuni

approfondimenti UILM

La fortuna non è un dispositivo di sicurezza

La consapevolezza situazionale degli RLS

La relazione si sofferma poi sul tema della consapevolezza situazionale, sulla capacità di raccogliere le  informazioni e di interpretarle correttamente. E dunque anche di anticipare gli scenari futuri. Si indica che essere consapevoli per un RLS “deriva certamente da una serie di conoscenze o competenze tecniche, ma anche da competenze non tecniche come:

  • le attitudini
  • le modalità di rapporto con gli altri
  • saper individuare le persone e gli eventi chiave

Competenze “da ‘giocare’ nei diversi momenti di consultazione che l’art. 50 prevede, specie la riunione periodica.

Il RLS “deve saper comunicare e quindi:

  • Ascoltare gli altri
  • Esprimere giudizi costruttivi
  • Chiedere spiegazioni
  • Sottolineare le proprie convinzioni
  • Soffermarsi anche qui sul fattore umano”.

Inoltre il RLS “deve saper leggere il contesto, ma deve anche aiutare gli attori con lui coinvolti nelle attività di prevenzione (RSPP, MC DDL) a soffermarsi sul fattore umano e sulla difficoltà che l’uomo ha nella percezione del rischio e sulla poco diffusa capacità di saper cogliere i segnali forti e deboli di un contesto”. 

Lavoro e sicurezza
La fortuna non è un dispositivo di sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sempre con riferimento a quanto richiesto dall’articolo 50, deve poi “saper lavorare in squadra (Teamwork), prima di tutto con RSPP, ma scambiare informazioni con i lavoratori ed i preposti, e provare a coordinare sia le attività di segnalazione che quelle volte alla prevenzione”.

Da questo punto di vista è importante formalizzare con il SPP “il coinvolgimento anche dell’RLS nell’analisi degli Infortuni e dei mancati infortuni”. Dopo un infortunio è bene “proporre sempre questa domanda: ‘si è fatto male Pinco Pallino, se al suo posto ci fossero stati Tizio o Caio si sarebbero fatti male anche loro?’”

Infine l’articolo 20 sugli obblighi dei lavoratori alle lettera e) indica che è ‘un preciso obbligo segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi (…) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo (…) dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’. E dunque, conclude il relatore, “le competenze da sviluppare per la concreta applicazione di questo obbligo riguardano anche le capacità di agire nei (e sui) sistemi di comunicazione organizzativa, nonché sui significati attribuiti nelle diverse organizzazioni e ai diversi gradini della gerarchia aziendale”.

Infatti si fa presto a dire che “c’è l’obbligo di ‘segnalare immediatamente’, ma occorre avere consapevolezza delle implicazioni che questo obbligo comporta riguardo a:

  • i sistemi di comunicazione esistenti in azienda
  • i decisori
  • il gradimento che i decisori potranno mostrare una volta informati delle ‘deficienze’”.                                                                                                     

Articolo 50

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1.Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

3.Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

5.I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

6.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7.L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Consulta il testo integrale del TU 81-08 edizione Novembre 2023

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sottoscrivi la nostra Newsletter

Collect visitor’s submissions and store it directly in your Elementor account, or integrate your favorite marketing & CRM tools.