Sorveglianza sanitaria
E’ costituita dall’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria, quindi, non è solo costituita dalle visite mediche ma di tutte le attività espletate dal Medico competente finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
VISITA MEDICA FACOLTATIVA: visita preassuntiva
VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico, fisici, biologico, ecc…)
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
Articolo 25 – TUS
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
f) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
II D.Lgs. 81/08 prevede che il medico competente debba programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici.
Viene qui ribadito l’obbligo per il medico competente, già citato nella lettera precedente, di farsi parte attiva nel programmare, oltre che ovviamente eseguire, la sorveglianza sanitaria obbligatoria per legge. Viene inoltre sancito l’ulteriore obbligo di predisporre dei protocolli sanitari (visite mediche, visite specialistiche, accertamenti strumentali e di laboratorio) calibrati sui rischi specifici, non dimenticando comunque lo stato generale di salute del lavoratore.
Particolare importanza riveste l’inciso tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati: viene infatti richiesto al medico competente un costante aggiornamento scientifico come peraltro previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 in merito all’obbligo di partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.. L’articolo 41 citato precisa, in modo giustamente generico, che la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente, oltre che a richiesta del lavoratore. Rispetto alla rigidità prevista dal D.Lgs. n. 626/1994 che prevedeva le visite esclusivamente nei casi previsti dalla legislazione nazionale, la formulazione attuale rende subito applicative, per questo scopo, le eventuali direttive europee che dovessero in futuro essere emanate, eliminando in questo modo gli inevitabili ritardi dovuti al recepimento delle direttive stesse. Si ottiene così, grazie ad una minore rigidità di norme, una migliore tutela della salute dei lavoratori. Ugualmente degna di nota è la possibilità di adeguarsi con immediatezza alle indicazioni della Commissione consultiva i cui compiti sono, tra l’altro:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e 1l perfezionamento della legislazione vigente;
b) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Premesso quanto scritto nel paragrafo precedente Casi previsti dal D.Lgs.81/08:
- Movimentazione manuale dei carichi
- Videoterminali
- Rumore
- Vibrazioni
- Campi elettromagnetici
- Radiazioni ottiche
- Agenti chimici pericolosi
- Agenti cancerogeni e mutageni
- Amianto
- Agenti biologici
Visite mediche e giudizio di idoneità
La sorveglianza sanitaria non si esaurisce nella tradizionale visita preventiva e periodica ma presenta un quadro più articolato e definito la cui finalità è formulato dal medico competente in giudizio di idoneità che, in base alla mansione specifica, deve esprimere:
idoneità;
idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
inidoneità temporanea;
inidoneità permanente.
Formulazione del parere
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Dei giudizi di idoneità/non idoneità il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Il destinatario delle prescrizioni è il lavoratore e non il datore di lavoro.
Le eventuali prescrizione debbono riferirsi ad azioni o comportamenti che il lavoratore deve adottare.
Il medico del lavoro spetta però il compito di indicare al datore di lavoro, ove tecnicamente possibile, misure di tutela specifiche per i lavoratori.
Miglioramenti tecnici, aspetti ergonomici, DPI, formazione, ecc.