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DPI Dispositivi di protezione individuali

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DPI Dispositivi di protezione individuali

DPI Dispositivi di protezione individuali

Lavorare in sicurezza è un obbligo ed i lavoratori hanno il diritto di essere informati e salvaguardati da qualsiasi condizione di pericolo

DPI Dispositivi di protezione individuali

Le normative di riferimento

Il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. n. 81/2008 è il pilastro portante della sicurezza sui luoghi di lavoro. Subentrato all’ex D.Lgs. n. 626/1994, ed integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 garantisce la tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, sancendo l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare l’analisi dei rischi di natura chimica, fisica e biologica associati alle mansioni lavorative, alle macchine, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate o comunque presenti nell’ambiente di lavoro e di attuare prioritariamente misure di prevenzione eliminando (o comunque riducendo al minimo possibile) i rischi connessi con l’attività lavorativa (ovvero minimizzando la presenza di pericoli e/o l’esposizione dei lavoratori) ed attuando secondariamente le necessarie misure di protezione (collettive e individuali) contro gli ineliminabili rischi residui.

Tra quest’ultime, vi sono i dispositivi di protezione individuale (DPI), quali attrezzature destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Impiegati esclusivamente quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75 del D.Lgs. n. 81/2008), i DPI infatti, vengono definiti dal D.Lgs. n.n 81/2008, Titolo III, Capo II, Art. 74

Si intende per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal datore di lavoro allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo.

Non sono D.P.I.:

Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la

sicurezza e la salute del lavoratore.

  • Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.
  • Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
  • personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico.
  • Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.
  • I materiali sportivi
  • I materiali per l’autodifesa o per la dissuasione.
  • Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 75:

I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi di riorganizzazione dal lavoro.

Art. 76:

I D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 come modificato dal D.Lgs.10/9.

I D.P.I. devono inoltre essere:

Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.

Potere essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di uso simultaneo di più D.P.I., questi devono essere compatibili e tali da mantenere anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Formazione e Informazione e addestramento

Formazione e Informazione

Art. 77:

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I.:

  • Effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
  • Individua le caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi
  • lavorativi e tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli
  • stessi D.P.I.
  • Valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei D.P.I. fornite dal fabbricante e delle
  • norme d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei D.P.I. disponibili sul mercato.
  • Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi
  • di valutazione.
  • Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso, individua le condizioni in cui un D.P.I.
  • deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
  • Entità del rischio.
  • Frequenza dell’esposizione al rischio.
  • Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore.
  • Prestazione del D.P.I.

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