DPI Dispositivi di protezione individuali
Lavorare in sicurezza è un obbligo ed i lavoratori hanno il diritto di essere informati e salvaguardati da qualsiasi condizione di pericolo
Le normative di riferimento
Il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. n. 81/2008 è il pilastro portante della sicurezza sui luoghi di lavoro. Subentrato all’ex D.Lgs. n. 626/1994, ed integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 garantisce la tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, sancendo l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare l’analisi dei rischi di natura chimica, fisica e biologica associati alle mansioni lavorative, alle macchine, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate o comunque presenti nell’ambiente di lavoro e di attuare prioritariamente misure di prevenzione eliminando (o comunque riducendo al minimo possibile) i rischi connessi con l’attività lavorativa (ovvero minimizzando la presenza di pericoli e/o l’esposizione dei lavoratori) ed attuando secondariamente le necessarie misure di protezione (collettive e individuali) contro gli ineliminabili rischi residui.
Tra quest’ultime, vi sono i dispositivi di protezione individuale (DPI), quali attrezzature destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Impiegati esclusivamente quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75 del D.Lgs. n. 81/2008), i DPI infatti, vengono definiti dal D.Lgs. n.n 81/2008, Titolo III, Capo II, Art. 74
Si intende per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal datore di lavoro allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo.
Non sono D.P.I.:
Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore.
- Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.
- Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
- personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico.
- Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.
- I materiali sportivi
- I materiali per l’autodifesa o per la dissuasione.
- Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 75:
I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi di riorganizzazione dal lavoro.
Art. 76:
I D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 come modificato dal D.Lgs.10/9.
I D.P.I. devono inoltre essere:
Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.
Potere essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di uso simultaneo di più D.P.I., questi devono essere compatibili e tali da mantenere anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Formazione e Informazione
Art. 77:
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I.:
Effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
Individua le caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi
lavorativi e tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli
stessi D.P.I.
Valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei D.P.I. fornite dal fabbricante e delle
norme d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei D.P.I. disponibili sul mercato.
Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi
di valutazione.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso, individua le condizioni in cui un D.P.I.
deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
Entità del rischio.
Frequenza dell’esposizione al rischio.
Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore.
Prestazione del D.P.I.
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