QUALI SONO LE FIGURE CHIAVE PER LA SICUREZZA PREVISTE DAL D.LGS.81/2008?
Per tutelare maggiormente la salute e la sicurezza del lavoratore, il legislatore ha scelto, nel tempo, di adottare il
cosiddetto “modello collaborativo”, che coinvolge diverse figure responsabili nella cura e gestione della
sicurezza, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Il D. Lgs. 81/08, quindi, individua un sistema di prevenzione e protezione che coinvolge tutte le figure chiave
per la sicurezza, cioè:
- il Datore di lavoro,
- il Dirigente
- il Preposto
- il Lavoratore
Ma non solo! Nella gestione della sicurezza in azienda sono coinvolti anche:
- il RSPP
- gli ASPP
- il Medico competente
- il RLS
Infine, nel sistema di prevenzione e protezione aziendale, il D. Lgs. 81/08 identifica anche le figure degli:
- Addetti al primo soccorso
- Addetti antincendio
DEFINIZIONI
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Addetto al servizio di prevenzione e protezione:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio
Soggetti coinvolti
DATORE DI LAVORO
Art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Dirigente
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando sudi essa.
il dirigente, dal punto di vista del diritto penale del lavoro, non è necessariamente colui che opera in base ad un contratto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente, ma è colui che, anche di fatto, svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a quelli spettanti, in senso proprio, ad un soggetto che ha il contratto di dirigente.
Preposti
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
R.S.P.P.
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Collabora alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
Di fatto è il consulente aziendale in materia di sicurezza
E’ il coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione
R.L.S.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza funge da tramite tra i lavoratori e il datore di lavoro;
I lavoratori verificano, tramite il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), le applicazioni e le misure di sicurezza.
- Agevola la partecipazione attiva dei lavoratori come protagonisti
- Vigila sull’attuazione delle misure di sicurezza
- Partecipa al processo del miglioramento
IL DATORE DI LAVORO: IL PRIMO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA
L’art. 2 lett. b) del D.Lgs. 81/08 definisce il datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. In sostanza, il datore di lavoro è il soggetto con la maggiore responsabilità in materia di salute e sicurezza in azienda, sul quale ricadono i seguenti obblighi indelegabili (art. 17 D.Lgs. 81/2008):
- valutare i rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- designare il RSPP.
In capo al datore di lavoro, il legislatore prevede altri obblighi, seppur delegabili, indicati nell’art. 18 D.Lgs. 81/2008, tra i quali:
- tenere conto delle capacità dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, quando si devono affidare i compiti;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.
L’eventuale violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente comporta in capo al datore di lavoro responsabilità sia civili che penali.
Le responsabilità del datore di lavoro possono essere conseguenti sia all’infortunio del lavoratore (si pensi alla violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro), che nel danno cagionato al terzo dal lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni.
IL DIRIGENTE: UN “QUASI” DATORE DI LAVORO
Il dirigente è una figura apicale, con un ruolo fondamentale nell’organizzazione della sicurezza dell’impresa.
Spesso il datore di lavoro delega alcune delle sue funzioni al dirigente, tra le quali anche compiti relativi alla sicurezza sul lavoro.
In alcuni casi è la persona al quale il datore di lavoro conferisce anche le mansioni di Manager HSE.
Per chiarezza organizzativa e giuridica è opportuno che il datore di lavoro nomini formalmente il dirigente con la “delega di funzione” (non a caso l’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 ha previsto tale istituto, specificandone i requisiti).
Il dirigente, a norma dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione sulla sicurezza, che deve essere seguita dagli aggiornamenti quinquennali.
Anche in capo al dirigente sussistono degli obblighi (come ad es. quelli previsti dall’art. 18 D.Lgs. 81/2008) ed il loro inadempimento può determinare la violazione di norme giuridiche, che possono comportare conseguenti e successive responsabilità sia civili (anche verso il datore di lavoro) che penali.
Al fine di tutelare l’operato del dirigente, è consigliabile che il datore di lavoro attivi una polizza assicurativa con copertura anche postuma rispetto al termine del rapporto di lavoro, proprio per coprire eventuali eventi dannosi che si siano verificati al tempo della sussistenza del contratto.
IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA: GLI OCCHI E LA MANO DEL DATORE DI LAVORO
Anche la figura del “preposto” viene individuata e definita da D. Lgs. 81/08 (art. 2, lettera e), assegnandogli principalmente i compiti di:
- sovrintendere all’attività lavorativa,
- garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro,
- controllare la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.
Ma bisogna fare attenzione!
Come per tutte le figure della sicurezza, non è necessario essere incaricati formalmente al ruolo di preposto.
Infatti, il “preposto di fatto” è colui che, sebbene sprovvisto di investitura ufficiale, nella quotidiana realtà ricopre il ruolo gerarchicamente riconducibile al preposto.
Cioè, più semplicemente, il preposto è colui il quale viene riconosciuto dagli altri lavoratori come “capo”.
Come per ogni altra figura chiave sulla sicurezza sul lavoro anche il preposto, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e relativo aggiornamento quinquennale.
Anche il preposto assume una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che svolgono le loro mansioni sotto la sua direzione e la sua sorveglianza.
Quindi, nei confronti del preposto si possono accertare responsabilità sia civili che penali per gli eventuali inadempimenti agli obblighi a lui imposti e previsti.
IL LAVORATORE: NON SOLO “CREDITORE” DI SICUREZZA
Il lavoratore viene definito dall’art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Sono equiparate al lavoratore altre figure che possono essere occupate all’interno dell’organizzazione aziendale a tempo determinato o indeterminato, con o senza retribuzione, come:
- il Socio lavoratore,
- l’Associato in partecipazione (art. 2549 c.c.),
- il Soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento,
- l’Allievo degli istituti di istruzione ed universitari,
- il Volontario.
Possiamo pertanto dire che il lavoratore è chiunque intrattenga un rapporto di lavoro subordinato rispetto ad un datore di lavoro.
Il D. Lgs. 81/08 prevede in capo ai lavoratori dei diritti, ma anche degli obblighi, tra i primi sono degni di essere menzionati:
- il diritto di astenersi dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
- il diritto di adottare misure atte a scongiurare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato qualora ci si trovi nell’impossibilità di contattare un superiore gerarchico e ciò senza subire pregiudizio alcuno, sempre che non vengano accertate gravi negligenze;
- il diritto di chiedere di essere sottoposto a visita medica, qualora la richiesta sia correlata con i rischi professionali;
- diritto di ricevere un’adeguata informazione (art. 36 del D.Lgs. 81/2008), una sufficiente ed adeguata formazione in materia di salute e sicurezza (periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi) ed ove previsto, uno specifico addestramento (art. 37 D.Lgs. 81/2008)
Per quanto riguarda gli obblighi in capo ai lavoratori, ricordiamo i seguenti:
- contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.
Anche il lavoratore, quindi, come qualsiasi altra figura sulla sicurezza sul lavoro, non è esente da responsabilità sia civili che penali. Certamente il lavoratore è responsabile qualora agisca con dolo.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
Il RLS è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (art. 2 lett. i del D.Lgs. 81/2008).
La nomina è obbligatoria in ogni azienda che abbia almeno un dipendente e la sua funzione è incompatibile con quella del RSPP o ASPP.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha il compito di “rappresentare” i lavoratori;
compito che non va confuso con quello della sorveglianza sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori, tipico invece della figura del preposto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
È una figura chiave all’interno del servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro (SPP), in quanto persona dotata di “capacità e requisiti professionali” che presuppongono la conoscenza specificata della normativa antinfortunistica.
Il RSPP è designato solo ed esclusivamente dal datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/2008), previa consultazione del RLS, e può essere esterno (professionista) o interno all’azienda. In alcuni casi, previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, lo stesso datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, assumendo il cosiddetto ruolo di DL SPP
IL MEDICO COMPETENTE
Ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria che ricomprende le visite mediche dei lavoratori che si possono tenere in occasione di cambio di mansioni, di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore, qualora correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute.
La visita medica può essere:
- preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
- periodica (solitamente con cadenza annuale) per controllare lo stato di salute dei lavoratori.
Il medico competente, al termine della visita ed eventuali esami clinici e biologici, esprime un giudizio di idoneità o inidoneità del lavoratore alla specifica mansione.
I suoi compiti non si esauriscono solo nel sottoporre il lavoratore alla visita medica ma comprendono anche i seguenti:
- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipare alla riunione periodica in occasione della quale espone, in forma anonima i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria ed indica eventualmente i provvedimenti da adottare.
In capo al medico competente possono essere riconosciute responsabilità penali qualora non collabori fattivamente, nell’ambito delle proprie competenze, con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione, nell’individuare e proporre le misure adeguate alla valutazione dei rischi.
GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Gli Addetti Primo Soccorso sono lavoratori designati e formati per compiere i primi interventi sull’infortunato in attesa dell’intervento del personale sanitario qualificato.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di nominare gli addetti al primo soccorso “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva”.
L’addetto al primo soccorso è quindi una figura obbligatoria per le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore. Il numero di addetti al primo soccorso dovrà essere tale da garantire la presenza degli stessi anche considerando eventuali turnazioni, ferie, malattie, etc.
Gli addetti al primo soccorso devono ricevere una formazione prevista dal D.M 388/03, svolta da personale medico, con durata variabile a seconda del tipo di azienda, soggetta ad aggiornamento triennale.
L’addetto al primo soccorso è esente da responsabilità penale nell’adempimento delle proprie funzioni, poiché agisce in “stato di necessità”, ad eccezione delle ipotesi di omissione di soccorso o abuso di professione (in sostanza deve evitare misure inopportuni o scorrette).
GLI ADDETTI ANTINCENDIO
Secondo il D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Il numero degli addetti dipende dalle dimensioni e dai rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva, in particolare da quanto emerge dal documento di valutazione dei rischi (DVR) e dal Piano di Emergenza.
Gli addetti antincendio devono essere formati a seconda del livello di rischio presente in azienda.
L’addetto antincendio, come tale, non ha alcuna responsabilità penale.
Obblighi e sanzioni
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
(ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400)
Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti
Il datore di lavoro, che esercita le attività e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200)
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma disorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro)
- elaborare il documento di Valutazione dei Rischi e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
- comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA i dati relativi agli infortuni sul lavoro. (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno) (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
- dottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi eb dell’evacuazione dei luoghi di lavoro,;
- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica, almeno una volta all’anno ; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
- comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro)
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Obblighi dei lavoratori
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere 3) e 4), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera 6) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
Pubblicazione Pillole di sicurezza a cura Uilm Nazionale
Notizie Sicurezza a cura Uilm UFFICIO: AMBIENTE E SICUREZZA